La nascita prematura di un figlio viene normata dal D.Lgs. 151/2001 e dal successivo D.Lgs. 80/2015 che consentono di tutelare la madre lavoratrice nella gestione del congedo. Il D.Lgs. 151/2001 interviene disciplinando il congedo obbligatorio di maternità e paternità (introducendo la paternità in caso di decesso della madre e di affidamento esclusivo al padre) e offrendo al genitore lavoratore di godere di un periodo più esteso di astensione dal lavoro nei casi di nascita prematura e di ricovero del bambino. Il D.Lgs. 80/ 2015, invece, pone particolare attenzione al “parto fortemente prematuro”, definendolo come quell’evento che si verifica due mesi prima della data presunta del parto. Questo riconoscimento consente di estendere la durata del congedo oltre i 5 mesi previsti nei casi canonici, aggiungendo al congedo i giorni tra la data di nascita presunta e quella del parto prematuro. Ne consegue che le madri lavoratrici avranno diritto alla maternità obbligatoria calcolando tre mesi + due mesi + i giorni tra il parto prematuro e la data ipotizzata inizialmente. Ciò è valido per lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata.

Le madri che non prestano attività lavorativa nel periodo della gravidanza possono richiedere il contributo alla maternità, che viene erogato dal comune o dallo stato. Il requisito di accesso è un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ai 17.916 euro e il contributo corrisponde all’erogazione di circa 348 euro per cinque mesi. La richiesta può essere presentata direttamente all’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) oppure tramite un patronato.

Il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Accanto al congedo di paternità, è stato di recente introdotto l’Assegno Unico Universale (AUU) per ogni figlio a carico. Il contributo è erogato da INPS a partire dal settimo mese di gravidanza e viene calcolato sulla base dell’ISEE. I genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) possono farne direttamente richiesta entro 120 giorni dalla nascita del bambino. L’AUU ha validità fino al compimento dei 18 anni del figlio ed è estensibile fino a 21 anni.  

Un altro contributo che potrebbe tornare utile ai neo-genitori è il bonus asilo nido. Il bonus viene erogato mensilmente fino al raggiungimento di circa 3.000 euro. Tutte le famiglie possono farne richiesta all’INPS a prescindere dal reddito e dall’ISEE. Anche le famiglie con figli che per gravi patologie non frequentano il nido possono richiedere il bonus per ricevere altre forme di supporto a domicilio. È necessario presentare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo per tutto l’anno a causa di una grave malattia cronica.

Paola Limongelli
Dott.ssa Paola Limongelli
RIcercatrice
Unità di Milano-Bicocca